Back to: Consiglio OIAA
Statuto dell’OIAA
Redatto da: Il Comitato Ad hoc per lo Statuto
Approvato da: Il Comitato Ad hoc per lo Statuto e il Consiglio dell’OIAA
Data ultima revisione: 15 marzo 2025 Dall’Assemblea dell’OIAA
Statuto dell’intergruppo online di Alcolisti Anonimi
ARTICOLO 1. DISPOSIZIONI GENERALI
Sezione 1.01. Scopo.
OIAA., Inc., anche conosciuta come Intergruppo Online di Alcolisti Anonimi©, (di seguito “l’Intergruppo”) è un’organizzazione di servizio istituita in conformità con la Nona Tradizione di Alcolisti Anonimi A.A.®
L’Intergruppo è organizzato e opera esclusivamente per scopi caritatevoli ai sensi della Sezione 501(c)(3) dell’Internal Revenue Code. La natura delle attività da svolgere e gli scopi da promuovere o realizzare dall’Intergruppo saranno gli scopi e le attività elencati nel suo Certificato di Costituzione, come modificato di volta in volta.
Più specificamente, lo scopo per cui l’Intergruppo è organizzato è quello di assistere i gruppi A.A. online nel loro scopo comune di portare il messaggio A.A. all’alcolista che ancora soffre, tramite:
1) Promuovere l’unità tra i gruppi A.A. online in conformità con la Prima Tradizione di A.A., “Il nostro benessere comune viene prima di tutto; il recupero personale dipende dall’unità di A.A.”;
2) Utilizzare internet per portare il messaggio di A.A. in conformità con la Quinta Tradizione di A.A., “Ogni gruppo ha un solo scopo primario: portare il suo messaggio all’alcolista che ancora soffre.”;
3) Rispondere alle esigenze di A.A. online, in conformità con la Nona Tradizione di A.A., “A.A., in quanto tale, non dovrebbe mai essere organizzata; ma possiamo creare consigli o comitati di servizio direttamente responsabili nei confronti di coloro che servono”.
4) Fornire una fonte centrale di informazioni su A.A. online tramite un sito web, elenchi di riunioni e le attività dei suoi membri in conformità con l’Undicesima Tradizione di A.A., “La nostra politica di pubbliche relazioni si basa sull’attrazione piuttosto che sulla promozione; dobbiamo sempre mantenere l’anonimato personale a livello di stampa, radio e film.”
Sezione 1.02. Organizzazione.
L’Intergruppo è una società senza scopo di lucro organizzata ed esistente secondo le leggi dello Stato del New Jersey. Dovrà conformarsi al New Jersey Nonprofit Corporation Act, come modificato (la “Legge”).
Sezione 1.03. Sede Legale.
L’indirizzo della sede legale dell’Intergruppo nel New Jersey sarà quello registrato presso lo Stato del New Jersey, Dipartimento del Tesoro, e sarà presso la/le sede/i che il Consiglio di Amministrazione (il “Consiglio”) potrà di volta in volta determinare. L’Intergruppo potrà anche avere uffici in altri luoghi che il Consiglio potrà di volta in volta designare e che l’attività dell’Intergruppo potrà richiedere.
Sezione 1.04. Agente Registrato.
L’agente dell’Intergruppo registrato presso lo Stato del New Jersey avrà un indirizzo commerciale identico a quello della sede legale dell’Intergruppo. L’Agente Registrato dovrà assicurarsi che l’Intergruppo presenti una Relazione Annuale allo Stato del New Jersey e rimanga in regola.
Sezione 1.05. Durata.
La durata dell’Intergruppo è perpetua. Se, tuttavia, l’Intergruppo dovesse essere sciolto, volontariamente o involontariamente, i suoi beni, dopo che tutti i debiti saranno stati saldati, saranno distribuiti esclusivamente a organizzazioni caritatevoli esenti ai sensi delle disposizioni della Sezione 501(c)(3) dell’U.S. Internal Revenue Code o disposizioni corrispondenti di leggi federali successivamente emanate, o al governo come previsto dalle disposizioni della Sezione 501(c)(3) dell’U.S. Internal Revenue Code o disposizioni corrispondenti di leggi federali successivamente emanate. Nessuna parte del patrimonio netto o degli utili netti dell’Intergruppo potrà beneficiare o essere pagata o distribuita a un funzionario, direttore, membro, dipendente o donatore dell’organizzazione.
Sezione 1.06. Garanzie.
In tutte le sue attività, l’Intergruppo osserva lo spirito delle Dodici Tradizioni e dei Dodici Concetti di A.A., avendo cura che non diventi mai la sede di ricchezza o potere pericolosi; che fondi operativi sufficienti, più un’ampia riserva, siano il suo prudente principio finanziario; che nessuno dei Fiduciari, Funzionari o Membri sia posto in una posizione di autorità illimitata su alcuno degli altri; che tutte le decisioni importanti siano raggiunte tramite discussione, voto e, ove possibile, con sostanziale unanimità; che nessuna azione dell’Intergruppo sia mai personalmente punitiva o un incitamento a controversie pubbliche; che non compia mai atti di governo; e che, come la Società di Alcolisti Anonimi che serve, l’Intergruppo stesso rimarrà sempre democratico nel pensiero e nell’azione.
Sezione 1.07. Sito Web.
Il presente Statuto, come potrà essere modificato di volta in volta, sarà pubblicato sul sito web dell’Intergruppo.
ARTICOLO 2. MEMBRI
Sezione 2.01. Membri.
L’Intergruppo avrà membri (i “Membri”) con i diritti e gli obblighi stabiliti nel presente Articolo 2.
Sezione 2.02. Requisiti.
L’adesione all’Intergruppo è aperta a tutti i gruppi A.A. online registrati e qualificati e a tutti i membri di A.A. Qualsiasi gruppo A.A. online e membro di A.A. può richiedere l’adesione all’Intergruppo. Esiste un processo di qualificazione per diventare membro. Non ci sono quote o tasse per l’adesione.
Qualsiasi membro di A.A. è benvenuto a partecipare all’Assemblea, sebbene i diritti di voto siano limitati ai gruppi A.A. online registrati e qualificati, che agiscono tramite i loro rappresentanti, e agli attuali Fiduciari dell’Intergruppo. Il presente Statuto e le Linee Guida Operative regolano l’attività dei Membri.
Sezione 2.03. Diritti di Voto dei Membri; Classi.
Esistono due classi di adesione: con diritto di voto e senza diritto di voto.
I Membri con diritto di voto sono qualsiasi gruppo A.A. online registrato e qualificato che aderisce come Membro, gli attuali Fiduciari dell’Intergruppo e i presidenti dei Comitati. Ogni Gruppo Membro esercita la propria voce e il proprio voto tramite un Rappresentante dell’Intergruppo (“IGR”). Un IGR Sostituto può partecipare ma può presentare mozioni o votare solo in assenza dell’IGR del gruppo.
Qualsiasi gruppo A.A. online registrato e qualificato può aderire all’Intergruppo come Membro con diritto di voto.
I Membri senza diritto di voto includono tutti gli altri membri individuali di A.A. che aderiscono all’Intergruppo. Possono partecipare alle discussioni dell’Assemblea ma non possono presentare mozioni o votare.
I Membri con diritto di voto eleggeranno i Fiduciari (individualmente, un “Fiduciario” e, collettivamente, il “Consiglio”) dell’Intergruppo, avranno i diritti di voto previsti dalla Legge e avranno il diritto di votare su determinate questioni al fine di esercitare il potere di governare l’Intergruppo. Lo Statuto e le Linee Guida Operative adottati dai Membri con diritto di voto non possono essere modificati o abrogati dai Fiduciari.
Qualsiasi Membro senza diritto di voto qualificato e registrato avrà il beneficio dei servizi dell’Intergruppo.
Sezione 2.04. Assemblea Generale Annuale.
Fatte salve le disposizioni del presente Statuto, un’Assemblea Generale Annuale dei Membri sarà tenuta previa comunicazione dell’ora, del luogo e degli scopi della riunione, come fissato dal Consiglio, presso la sede principale dell’Intergruppo, o in altro luogo che sarà specificato nell’avviso di convocazione, per l’elezione dei Fiduciari, la presentazione da parte del Consiglio ai Membri di relazioni sulle operazioni e sulla condizione finanziaria dell’Intergruppo, e qualsiasi altra attività che possa essere specificata nell’avviso di convocazione o che possa essere legittimamente sottoposta ai Membri.
Sezione 2.05. Riunioni Speciali.
Le riunioni speciali dei Membri possono essere convocate in qualsiasi momento.
Sezione 2.06. Partecipazione alle Riunioni tramite Comunicazione Remota.
Il Consiglio può autorizzare riunioni da tenere esclusivamente tramite comunicazione remota e può autorizzare i Membri a partecipare tramite comunicazione remota a riunioni tenute in una sede fisica, a condizione che il Consiglio adotti e l’Intergruppo implementi misure ragionevoli per:
a. verificare che ogni persona che partecipa da remoto sia un Membro o un procuratore di un Membro;
b. fornire a ciascun Membro che partecipa da remoto un’opportunità ragionevole di partecipare alla riunione, inclusa la possibilità di votare su questioni sottoposte ai Membri e di leggere o ascoltare i lavori sostanzialmente in concomitanza con tali lavori; e
c. registrare e mantenere un verbale di eventuali voti espressi o altre azioni intraprese tramite comunicazione remota durante la riunione.
Le misure adottate dal Consiglio e implementate dall’Intergruppo per le riunioni tenute tramite comunicazione remota, o per le riunioni tenute in una sede fisica in cui la partecipazione remota è stata approvata, dovranno essere documentate nei verbali di ogni riunione in cui la partecipazione remota è autorizzata.
Sezione 2.07. Avviso.
L’avviso scritto di tutte le riunioni dei Membri dovrà essere consegnato a ciascun Membro tramite consegna personale, posta, posta celere o posta elettronica (“e-mail”). Tutti gli avvisi dovranno essere dati non meno di dieci (10) né più di sessanta (60) giorni prima della data di qualsiasi riunione. Le riunioni ordinarie, inclusa l’assemblea annuale, possono essere programmate annualmente in anticipo dal Consiglio e non sarà richiesto alcun ulteriore avviso della data, ora e luogo di tali riunioni. Nel caso in cui una riunione dei Membri tenuta esclusivamente tramite comunicazione remota o partecipazione remota alle riunioni dei Membri sia autorizzata dal Consiglio, l’avviso scritto dato ai Membri, o i mezzi utilizzati per fornire preavviso delle riunioni ordinarie, dovrà descrivere i mezzi di comunicazione remota da utilizzare in tali riunioni.
Gli avvisi inviati per posta si considerano consegnati quando depositati nella posta degli Stati Uniti, indirizzati all’ultimo indirizzo conosciuto del Membro negli archivi dell’Intergruppo, con affrancatura prepagata. Gli avvisi inviati tramite posta celere si considerano consegnati quando depositati presso un corriere celere affidabile. Gli avvisi inviati tramite e-mail si considerano consegnati quando inviati all’indirizzo e-mail fornito dal Membro all’Intergruppo.
Sezione 2.08. Rinunce all’Avviso; Rinvii.
L’avviso di una riunione non deve essere dato a nessun Membro che firmi una rinuncia all’avviso, sia prima che dopo la riunione, o che partecipi alla riunione, anche tramite partecipazione remota, senza protestare, prima della conclusione della riunione, per la mancanza di avviso a tale Membro di tale riunione. Né l’attività da svolgere né lo scopo di qualsiasi riunione dei Membri devono essere specificati nella rinuncia all’avviso di tale riunione. L’avviso di una riunione aggiornata non deve essere dato se l’ora e il luogo a cui la riunione è aggiornata e i mezzi di partecipazione remota, se applicabili, sono fissati nella riunione che viene aggiornata e se l’unica attività da svolgere nella riunione aggiornata avrebbe potuto essere svolta nella riunione originale.
Sezione 2.09. Data di Riferimento; Lista di Voto.
Solo i Membri con diritto di voto in regola saranno idonei a votare. Il Segretario dell’Intergruppo dovrà sondare l’adesione annualmente e in altri momenti ritenuti necessari per determinare il numero dei Membri con diritto di voto. La data di riferimento per determinare i Membri con diritto di voto aventi diritto all’avviso e al voto in qualsiasi riunione dei Membri non dovrà essere inferiore a 10 né superiore a 60 giorni prima della data di tale riunione. Il Segretario dell’Intergruppo dovrà certificare un elenco di Membri con diritto di voto in regola e aventi diritto all’avviso e al voto in qualsiasi riunione alla data di riferimento per ciascuna riunione. Tale elenco sarà disponibile per l’ispezione in qualsiasi riunione dei Membri su richiesta di qualsiasi Membro.
Sezione 2.10. Azione Senza Riunione.
I Membri con diritto di voto dell’Intergruppo possono agire senza riunione se, prima o dopo tale azione, tutti i Membri con diritto di voto acconsentiranno per iscritto a tale azione. Tale consenso scritto può essere espresso tramite e-mail a condizione che l’azione intrapresa sia specificamente indicata nell’e-mail e che il Consiglio stabilisca misure ragionevoli per confermare che ciascun Membro abbia firmato o altrimenti approvato il contenuto dell’e-mail. Tali consensi scritti dovranno essere archiviati nel libro dei verbali dell’Intergruppo.
Sezione 2.11. Quorum; Voto Richiesto; Misure di Partecipazione Remota.
In qualsiasi questione che richieda un voto, il quorum esiste se il 25% del numero dei Membri con diritto di voto, determinato dall’ultimo sondaggio, è presente alla riunione per votare.
Salvo quanto diversamente richiesto dal Certificato di Costituzione, dal presente Statuto o dalla Legge, l’atto della maggioranza dei Membri con diritto di voto in una riunione in cui è presente il quorum, votando di persona o per procura, sarà l’atto dell’Adesione.
Per quanto riguarda qualsiasi riunione in cui la partecipazione remota dei Membri sia stata autorizzata dal Consiglio, il Consiglio dovrà adottare, e l’Intergruppo dovrà implementare, le misure ragionevoli descritte nella Sezione 6 del presente Articolo 2.
Le misure adottate dai Membri con diritto di voto e implementate dall’Intergruppo per la partecipazione remota dovranno essere documentate nei verbali di ogni riunione in cui la partecipazione remota è autorizzata.
Sezione 2.12. Ispezione dei Registri.
Qualsiasi Membro può avere un accesso ragionevole ai libri e ai registri dell’Intergruppo con il consenso del consiglio. Eventuali spese relative alla fornitura di tale accesso devono essere pagate dal richiedente, salvo diversa determinazione del consiglio dell’Intergruppo.
ARTICOLO 3. CONSIGLIO DEI FIDUCIARI
Sezione 3.01. Poteri.
L’Intergruppo riconosce che la legge dello Stato del New Jersey richiede che una società senza scopo di lucro abbia un Consiglio di Fiduciari. È volontà dell’Intergruppo che sia i Membri con diritto di voto che il Consiglio esercitino il potere di governare l’Intergruppo.
Sezione 3.02. Composizione e Durata del Mandato.
Il Consiglio sarà composto dai Funzionari come descritto nell’Articolo 4 del presente Statuto, da alcuni Presidenti di Comitato e da altri membri eletti dell’Intergruppo, come determinato dal Consiglio di volta in volta.
Le elezioni dei Fiduciari si terranno annualmente in una riunione dei Membri convocata a tale scopo.
Salvo in caso di dimissioni o rimozione ai sensi del presente Statuto, ciascun Fiduciario rimarrà in carica fino alla scadenza del suo mandato come Funzionario e all’elezione del suo successore.
Sezione 3.03. Dimissioni e Rimozione.
Un Fiduciario sarà soggetto alle disposizioni relative alle dimissioni e alla rimozione dei Funzionari nell’Articolo 4 del presente Statuto.
Sezione 3.04. Riunioni Annuali e Ordinarie.
Le riunioni annuali e ordinarie del Consiglio possono essere tenute presso la sede legale dell’Intergruppo o in altri luoghi che il Consiglio potrà di volta in volta determinare. Oltre alla riunione annuale, ci saranno riunioni ordinarie del Consiglio, tenute con preavviso adeguato ai sensi della Sezione 6 del presente Articolo 3, e non meno frequentemente di ogni trimestre solare.
Sezione 3.05. Riunioni Speciali.
Le riunioni speciali del Consiglio possono essere convocate in qualsiasi momento dal Presidente del Consiglio, dal Presidente dell’Intergruppo, o su richiesta scritta di almeno due (2) Fiduciari. Tali riunioni si terranno presso la sede legale dell’Intergruppo o in altri luoghi che il Consiglio potrà di volta in volta determinare.
Sezione 3.06. Avviso.
L’avviso di tutte le riunioni del Consiglio dovrà essere dato a ciascun Fiduciario tramite consegna personale, posta, posta celere o posta elettronica (“e-mail”). Tutti gli avvisi dovranno essere dati almeno dieci (10) giorni prima di qualsiasi riunione. Le riunioni ordinarie, inclusa l’assemblea annuale, possono essere programmate annualmente in anticipo dal Consiglio e non sarà richiesto alcun ulteriore avviso della data, ora e luogo di tali riunioni.
Gli avvisi inviati per posta si considerano consegnati quando depositati nella posta degli Stati Uniti, indirizzati all’ultimo indirizzo conosciuto del Fiduciario negli archivi dell’Intergruppo, con affrancatura prepagata. Gli avvisi inviati tramite posta celere si considerano consegnati quando depositati presso un corriere celere affidabile. Gli avvisi inviati tramite e-mail si considerano consegnati quando inviati all’indirizzo e-mail fornito dal Fiduciario all’Intergruppo.
Sezione 3.07. Rinuncia alla Notifica.
La notifica di qualsiasi riunione del Consiglio può essere revocata da una o tutte le persone aventi diritto alla notifica mediante rinuncia scritta prima, durante o dopo tale riunione. Ogni Amministratore che partecipa a una riunione senza contestare, prima della sua conclusione, la mancanza di una notifica adeguata, si riterrà abbia rinunciato alla notifica della riunione.
ARTICOLO 4. FUNZIONARI
Sezione 4.01. Funzionari.
I Membri Votanti eleggeranno i seguenti Funzionari: un Presidente (d’ora in poi denominato “Presidente”), un Vicepresidente (d’ora in poi denominato “Vicepresidente”), Segretario, Tesoriere e Responsabile Tecnologico[1]. Le elezioni si terranno annualmente.
Posizioni aggiuntive di Funzionario, descrizioni delle posizioni e modifiche ai termini di carica saranno approvate da due terzi (2/3) dei voti espressi dai Membri Votanti in una riunione come regolato da questi Statuti.
Sottosezione 4.01(a): Presidente.
Il Presidente stabilisce gli ordini del giorno, conduce le riunioni di lavoro e decide sui punti procedurali che sorgono in base a questi Statuti o alle linee guida operative.
Sottosezione 4.01(b): Vicepresidente.
Il Vicepresidente agisce come Presidente in assenza del Presidente. Il Presidente può delegare responsabilità al Vicepresidente, inclusa la posizione del Presidente come membro ex officio dei comitati permanenti, come il Presidente ritenga opportuno e concordato.
Sottosezione 4.01(c): Segretario.
Il Segretario mantiene i registri aziendali, inclusi ma non limitati a: Verbali di tutte le riunioni del Consiglio, delle Assemblee e delle riunioni Speciali; rapporti dei comitati; mozioni e risultati delle elezioni; Statuti, Certificato di Costituzione, Linee Guida Operative, relazioni annuali e corrispondenza con le agenzie governative, ad eccezione delle questioni finanziarie che sono responsabilità del Tesoriere. Il Segretario presiede le elezioni; pubblica le schede; e raccoglie, conta e pubblica i risultati delle elezioni e delle mozioni. Se il Segretario si candida per un incarico, il Presidente svolgerà i compiti elettorali o nominerà una terza parte imparziale per farlo durante tale elezione. Il Segretario si coordina con il Responsabile Tecnologico per l’archiviazione elettronica e la manutenzione di questi registri.
Sottosezione 4.01(d): Tesoriere.
Il Tesoriere mantiene i registri finanziari aziendali dell’Intergruppo, le dichiarazioni dei redditi, una contabilità dettagliata delle entrate e delle uscite; e fornisce riepiloghi e rapporti all’Intergruppo almeno trimestralmente. Il Tesoriere collabora con il Comitato Finanziario per preparare il bilancio annuale e presentarlo all’Assemblea dei Membri per un voto. Il Tesoriere riceve contributi e mantiene i fondi dell’Intergruppo in un conto a nome dell’Intergruppo. Con l’approvazione del Consiglio, il Tesoriere supervisiona e mantiene eventuali servizi professionali finanziari.
Sottosezione 4.01(e): Responsabile Tecnologico.
Il Responsabile Tecnologico guida l’impegno nel fornire, supportare, mantenere, proteggere e migliorare le esigenze essenziali di Tecnologia dell’Informazione dell’Intergruppo, inclusi il sito web OIAA, la Directory delle Riunioni OIAA, le comunicazioni elettroniche (inclusi email, videoconferenze, votazioni elettroniche e sondaggi) e la condivisione di file e la collaborazione. Con l’approvazione del Consiglio, il Responsabile Tecnologico supervisiona e mantiene eventuali servizi professionali legati alla tecnologia.
Sottosezione 4.01(f): Sostituti.
I Funzionari, ad eccezione del Presidente, possono nominare Sostituti per le loro rispettive posizioni per assisterli nell’adempimento delle responsabilità d’ufficio. I Sostituti non sono Funzionari dell’Intergruppo e pertanto non devono rinunciare ad altre posizioni di servizio che potrebbero attualmente ricoprire. I Sostituti che operano in questa veste non fanno parte del Consiglio, e la nomina di un Sostituto non solleva alcun Funzionario dai doveri fiduciari di tale Funzionario come Amministratore.
Qualora una posizione di Funzionario diventi vacante, il Sostituto entrerà a far parte del Consiglio e ricoprirà la posizione fino alla prossima elezione programmata. Se non c’è un Sostituto per ricoprire la posizione, il Consiglio effettuerà una nomina per ricoprire la posizione fino alla prossima elezione programmata.
Sezione 4.02. Idoneità.
Chiunque abbia ricoperto una posizione di servizio OIAA è idoneo a ricoprire la carica di Funzionario dell’Intergruppo.
Nessuna persona può ricoprire più di una carica dell’Intergruppo contemporaneamente, né alcun Ufficiale può ricoprire contemporaneamente la carica di Sostituto. Nessun Ufficiale può ricoprire contemporaneamente la carica di IGR.
Tutti gli Ufficiali devono avere almeno diciotto (18) anni di età.
Sezione 4.03. Durata del Mandato.
La durata del mandato per tutti i Funzionari dell’Intergruppo è di due anni. I Funzionari, salvo diversa indicazione nelle Linee Guida Operative, non possono ricoprire la stessa carica per più di due mandati completi consecutivi.
Sezione 4.04. Dimissioni e Rimozione di un Funzionario; Vacanze.
Un Funzionario può dimettersi consegnando una lettera di dimissioni scritta all’Intergruppo presso la sua sede principale o al Presidente o al Segretario dell’Intergruppo. Tali dimissioni saranno effettive al momento della ricezione o alla data (se presente) indicata in tali dimissioni.
Un Funzionario può essere sospeso o rimosso dall’incarico per giusta causa con un voto di due terzi (2/3) del Consiglio.
Sezione 4.05. Delega.
Se un funzionario dell’Intergruppo è assente o impossibilitato ad agire, e nessun’altra persona è autorizzata ad agire al posto di tale funzionario dalle disposizioni di questi Statuti, i Funzionari possono di volta in volta delegare i poteri o i doveri di tale funzionario a qualsiasi altro Funzionario che possano selezionare.
Sezione 4.06. Compenso.
Nessuna persona riceverà un compenso per il servizio come Funzionario o Amministratore.
Sezione 4.07. Prestiti.
Nessun prestito sarà concesso dall’Intergruppo a Funzionari o Amministratori a meno che non sia autorizzato dal Certificato di Costituzione.
Sezione 4.08. Esecuzione dei Documenti.
Gli Amministratori[2] designati da delibera del Consiglio per firmarli possono stipulare contratti, accordi e impegni per conto dell’Intergruppo.
ARTICOLO 5. COMITATI
Sezione 5.01 Comitati.
L’Intergruppo avrà i seguenti comitati:
Comitati del Consiglio: Questi comitati sono di natura permanente. Essi saranno composti esclusivamente da Amministratori, e questi comitati avranno il potere di vincolare l’Intergruppo con un’azione intrapresa. Questi comitati avranno i poteri loro assegnati dal Consiglio. Questi comitati possono essere sia ad hoc che permanenti.
Comitati di servizio: I comitati di servizio possono essere composti da Amministratori, Membri Votanti e altri membri A.A.. Se questi comitati hanno membri non facenti parte del Consiglio, questi comitati non avranno il potere di vincolare l’Intergruppo con un’azione intrapresa. Altrimenti, questi comitati avranno i poteri specifici loro assegnati dal Consiglio o dai Membri Votanti. I comitati di servizio possono essere sia ad hoc che permanenti.
Sezione 5.02. Definizioni.
Ai fini di questi Statuti, le seguenti definizioni si applicano ai comitati. Queste definizioni si riferiscono solo alla durata dei comitati e non all’autorità o ai compiti di un comitato.
a. “Permanente:” I comitati permanenti sono comitati che, una volta creati, continuano ad esistere su base continuativa (perpetua) fino a quando il Consiglio o i membri Votanti, a seconda dei casi, non approvano una risoluzione per sciogliere tale comitato.
b. “Ad hoc:” I comitati ad hoc sono comitati che vengono creati per una durata specifica. Questi comitati possono essere creati in risposta a un evento specifico o per un compito specifico a tempo limitato. Questi comitati esisteranno per la durata specificata dal Consiglio o dai Membri Votanti, a seconda dei casi. Il Consiglio o i Membri Votanti, a seconda dei casi, possono votare per estendere la durata di un comitato ad hoc.
Sezione 5.03. Creazione dei Comitati.
I comitati possono essere creati nel seguente modo:
a. Per creare un nuovo comitato permanente del Consiglio, il Consiglio dovrà presentare uno statuto del comitato proposto ai Membri Votanti per essere votato dai Membri Votanti, in conformità con questi Statuti.
b. Il Consiglio può creare un comitato ad hoc del Consiglio solo con il voto del Consiglio.
c. I comitati di servizio possono essere creati dal Consiglio o dai Membri Votanti, in conformità con questi Statuti.
d. I Comitati Permanenti possono creare comitati ad hoc con un voto del comitato.
Sezione 5.04. Scioglimento dei Comitati.
I comitati possono essere sciolti nel seguente modo:
a. I comitati permanenti del Consiglio possono essere sciolti da:
1. Un voto di due terzi (2/3) dei Membri Votanti; o
2. Un voto di due terzi (2/3) del Consiglio; soggetto all’approvazione finale della maggioranza dei Membri Votanti.
b. I comitati di servizio possono essere sciolti con un voto di due terzi (2/3) del Consiglio o dei Membri Votanti.
Sezione 5.05. Doveri dei Comitati.
Tutti i comitati dovranno mantenere registri delle loro attività e presentare rapporti trimestrali di tali attività al Consiglio. Inoltre, tutti i comitati dovranno presentare almeno un rapporto annuale all’Assemblea.
Sezione 5.06. Presidenti dei Comitati.
Tutti i comitati nomineranno un candidato per la posizione di presidente del comitato e presenteranno le loro nomine al Consiglio, per essere votate dal Consiglio in conformità con questi Statuti.
a. Le responsabilità di un presidente di comitato saranno delineate in uno statuto del comitato creato dal comitato.
b. Tutti i presidenti dei comitati ricopriranno un mandato massimo di due anni. Nessun presidente di comitato può ricoprire più di due mandati consecutivi (o un totale di quattro anni consecutivi).
c. Un Presidente di Comitato può essere rimosso per giusta causa; un Presidente di Comitato può dimettersi in qualsiasi momento.
d. Un Presidente di Comitato Permanente rinuncerà allo status di IGR o IGR Alternativo al momento dell’elezione.
Sezione 5.07.
Sottocomitati. Tutti i comitati hanno l’autorità di creare sottocomitati e nominare presidenti di sottocomitato.
ARTICOLO 6. INDENNIZZO
Sezione 6.01. Indennizzo.
L’Intergruppo indennizzerà, nei modi e nella misura massima consentita dalla Legge, qualsiasi “agente aziendale” dell’Intergruppo (come tale termine è definito nella Sezione 15A:3-4 della Legge) che sia stato o sia parte di, o sia minacciato di essere reso parte di, qualsiasi “procedimento” (come tale termine è definito nella suddetta Sezione 15A:3-4), sia o meno per conto o nel diritto dell’Intergruppo, in ragione del fatto che tale persona è o è stata un agente aziendale dell’Intergruppo. Laddove richiesto dalla legge, l’indennizzo qui previsto sarà effettuato solo come autorizzato nel caso specifico previa determinazione che l’indennizzo dell’agente aziendale è appropriato nelle circostanze. Nella misura massima consentita dalla legge, l’indennizzo qui previsto includerà le “spese” (come tale termine è definito nella suddetta Sezione 15A:3-4) e, nei modi previsti dalla legge, tali spese potranno essere pagate dall’Intergruppo in anticipo rispetto alla disposizione finale di tale procedimento. L’indennizzo qui previsto non sarà considerato limitativo del diritto dell’Intergruppo di indennizzare qualsiasi altra persona per tali spese, né sarà considerato esclusivo di qualsiasi altro diritto a cui qualsiasi persona che cerchi indennizzo dall’Intergruppo possa avere diritto in base a qualsiasi accordo, delibera aziendale o altro, sia per quanto riguarda l’azione nella capacità ufficiale di tale persona, sia per quanto riguarda l’azione in un’altra capacità mentre ricopre tale carica.
Sezione 6.02. Assicurazione.
L’Intergruppo avrà il potere di acquistare e mantenere un’assicurazione per coprire l’Intergruppo e i suoi Amministratori, funzionari, dipendenti e volontari, indipendentemente dal fatto che possano essere indennizzati ai sensi della Sezione 1 di cui sopra.
ARTICOLO 7. EMENDAMENTI
Sezione 7.01. Voto di Due Terzi Richiesto.
I Membri Votanti possono emendare o sostituire questi Statuti o il Certificato di Costituzione con un voto di due terzi (2/3) dei Membri Votanti presenti a una riunione in cui sia presente il quorum.
ARTICOLO 8. AGENTI
Il Consiglio può nominare tali agenti, con tali poteri e per svolgere tali atti e doveri per conto dell’Intergruppo, come il Consiglio potrà determinare di volta in volta.
ARTICOLO 9. CONFLITTI DI INTERESSE
Si riconosce che possono sorgere occasioni in cui un Membro, un Funzionario o un Amministratore dell’Intergruppo, o un’altra persona interessata (come definita nella Politica sui Conflitti di Interesse dell’Intergruppo) abbia un interesse finanziario o abbia una relazione familiare con una persona che ha un interesse finanziario in un contratto o una transazione che coinvolge l’Intergruppo. In tali casi, il contratto o la transazione saranno considerati dal Consiglio in stretta conformità con le disposizioni della Politica sui Conflitti di Interesse dell’Intergruppo.
ARTICOLO 10. DISPOSIZIONI GENERALI
Sezione 10.01. Interpretazione.
A meno che questi Statuti non prevedano espressamente o per chiara interpretazione o implicazione, nulla di quanto contenuto in questi Statuti intende o dovrà limitare, qualificare o restringere qualsiasi potere o autorità concessa o permessa alle corporazioni senza scopo di lucro dalla Legge. I riferimenti in questi Statuti al Certificato di Costituzione includeranno tutte le modifiche ad esso, salvo eccezioni specifiche. Qualora una qualsiasi delle disposizioni di questi Statuti fosse ritenuta inapplicabile o invalida per qualsiasi motivo, le restanti disposizioni non saranno influenzate da tale decisione.
Sezione 10.02. Libri e Registri.
L’Intergruppo dovrà tenere libri e registri contabili corretti e completi, e dovrà tenere i verbali delle riunioni del suo Consiglio e dei comitati; e dovrà tenere presso la sua sede legale o principale, un registro dei suoi Amministratori/Funzionari, nomi e indirizzi di tutti gli Amministratori/Funzionari, una copia della domanda di esenzione fiscale, con tutta la corrispondenza da e verso l’Internal Revenue Service (“IRS”) in relazione alla domanda, e una copia dei rapporti annuali dell’Intergruppo depositati presso l’IRS. Tali registri devono essere divulgati al pubblico su richiesta in conformità con i requisiti di divulgazione pubblica dell’IRS.
Sezione 10.03. Assegni e Conti Bancari.
I fondi e gli altri beni dell’Intergruppo saranno depositati a nome dell’Intergruppo in tali banche o istituzioni finanziarie o società fiduciarie come il Consiglio designerà, e saranno prelevati da tali conti con la dovuta autorità di firma, come sarà determinato da delibera del Consiglio.
Sezione 10.04. Anno Fiscale.
L’anno fiscale per l’Intergruppo sarà dal 1° gennaio al 31 dicembre.
ARTICOLO 11 – SCIOGLIMENTO VOLONTARIO
Sezione 11.01. Voto per lo Scioglimento Volontario.
Un voto per lo scioglimento dell’Intergruppo richiede un voto di due terzi (2/3) degli Amministratori e dei Membri presenti a una riunione convocata a tale scopo.
Questi Statuti sono stati adottati con delibera dei Membri Votanti dell’Intergruppo il 10 settembre 2022.
_____________________________
Firmato,
Segretario dell’Intergruppo
[1] Mozione: Rimuovere il Responsabile Finanziario dal Consiglio dei Funzionari OIAA e modificare la Sezione 4.01 degli Statuti Funzionari: I Membri Votanti eleggeranno i seguenti Funzionari: un Presidente (d’ora in poi denominato “Presidente”), un Vicepresidente (d’ora in poi denominato “Vicepresidente”), Segretario, Tesoriere, Responsabile Finanziario e Responsabile Tecnologico. Le elezioni si terranno annualmente. Approvato dai Membri il 29 luglio 2023.
[2] Mozione per modificare la Sezione 4.08 per sostituire la parola Amministratori al posto di Funzionari. Approvato dai Membri il 15 marzo 2025.