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Proposta di modifica dello statuto – assemblea del 15 marzo 2025
Proposta di modifica dello statuto
Sezione 4.08. Esecuzione dei documenti.
I funzionari e/o gli amministratori designati con delibera del Consiglio per firmarli possono stipulare contratti, accordi e impegni per conto dell’Intergruppo.
Proposta presentata da:
Tesoriere OIAA
Motivazione:
Quando è stato redatto lo statuto, non avevamo amministratori come membri del consiglio. Sembra essere una svista. Tutti i membri del consiglio, funzionari e amministratori, hanno un dovere fiduciario nei confronti dei membri secondo le leggi del New Jersey, sezione 15A:6-14. La facoltà di designare gli amministratori, così come i funzionari, per l’esecuzione dei documenti consentirà al consiglio di lavorare in modo più efficiente.
Riferimento:
Statuti riveduti del New Jersey del 2023
Titolo 15A – Società, senza scopo di lucro
Sezione 15A:6-14 – Standard di cura; responsabilità degli amministratori; affidamento sui registri aziendali
Citazione universale:
NJ Rev Stat § 15A:6-14 (2023)
15A:6-14. Standard di cura; responsabilità degli amministratori; affidamento sui registri aziendali
15A:6-14. Standard di cura; responsabilità degli amministratori; affidamento sui registri aziendali.
Gli amministratori e i membri di qualsiasi comitato designato dal consiglio devono adempiere ai propri compiti in buona fede e con quel grado di diligenza, cura e competenza che persone ordinarie e prudenti eserciterebbero in circostanze simili in posizioni analoghe. Nell’adempimento dei propri compiti, gli amministratori e i membri di qualsiasi comitato designato dal consiglio non sono responsabili se, agendo in buona fede, si affidano al parere di un avvocato della società o a relazioni scritte che espongono dati finanziari relativi alla società e preparate da un contabile pubblico indipendente o da un dottore commercialista o da uno studio di contabilità o su bilanci, libri contabili o relazioni della società che sono stati loro presentati come corretti dal presidente, dal funzionario della società responsabile dei suoi libri contabili o dalla persona che presiede una riunione del consiglio. Un amministratore non è personalmente responsabile nei confronti della società o dei suoi membri per i danni derivanti dalla violazione del dovere di amministratore se e nella misura in cui tale responsabilità è stata eliminata o limitata da una disposizione nel certificato di costituzione autorizzata dal comma c. di N.J.S.15A:2-8, salvo che, nel caso di un amministratore di una società costituita per gli scopi previsti in P.L.1959, c.90 (C.2A:53A-7 e segg.) che presta servizio senza compenso, se non per il rimborso delle spese effettive, l’amministratore non è personalmente responsabile nei confronti della società o dei suoi membri per i danni derivanti dalla violazione del dovere di amministratore, indipendentemente dal fatto che tale responsabilità sia stata eliminata o limitata da una disposizione nel certificato di costituzione autorizzata dal comma c. di N.J.S.15A:2-8.
L.1983, c.127, s.15A:6-14, eff. 1 ottobre 1983; modificato 1989, c.260, s.3.